Tubi corrugati dell'impianto elettrico

In ingegneria elettrica generalmente con il termine di impianti elettrici ci si riferisce a quell'insieme di apparecchiature elettriche, meccaniche e fisiche atte alla trasmissione e all'utilizzo di energia elettrica.

Concezione

Normalmente per impianti elettrici si considerano gli impianti di bassa tensione (BT), mentre per gli impianti di media (MT) e alta tensione(AT) si preferisce parlare di reti elettriche o sistemi elettrici vista la maggiore complessità sia degli apparati tecnologici, sia degli studi e dei calcoli necessari.

Normalmente gli impianti elettrici di bassa tensione per l'alimentazione delle abitazioni comuni sono dimensionati su una potenza massima di circa 3 kW, salvo diverse richieste da parte dell'utente.

Burocrazia

Tubi corrugati dell'impianto elettrico al suolo

Per la progettazione degli impianti elettrici sin dal 1990 era in vigore inItalia la Legge 46/90 ora sostituita dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 (G. U. n. 61 del 12/03/2008)e dal DL 25 giugno 2008 n 112, "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"; questo stabilisce quali siano i soggetti abilitati a progettare e realizzare le principali tipologie di impianti relativi a tutti gli edifici e a quali obblighi e prescrizioni debbano attenersi tali soggetti.

Fondamentale nella progettazione, realizzazione e collaudo di un impianto elettrico sono le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano(CEI), gli impianti elettrici in bassa tensione alimentati da un ente elettrocommerciale devono comprendere un impianto di messa a terra(sistema TT) in quanto necessario per la protezione dai contatti indiretti.

Problemi e protezioni

Negli impianti elettrici possono verificarsi guasti e malfunzionamenti, ad esempio cortocircuiti, sovraccarichi, dispersioni.

Per evitare che questi eventi producano danni alle persone o alle cose devono essere installati appositi apparecchi di protezione, quali:

Queste protezioni sono molto utili anche a prevenire l'innesco di incendi e la folgorazione delle persone a causa di contatto indiretto ocontatto diretto con parti in tensione. Inoltre l'impianto deve essere completato con un impianto di terra.

Legge 46/90

La legge 5 marzo 1990, n. 46 (abrogata dal Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008) (attuata con il regolamento di cui al D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447) è una norma emanata per regolamentare lasicurezza degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici in genere, di riscaldamento e di climatizzazione, idrosanitari ed idrici in genere, nonché gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas, ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, e gli impianti di protezione antincendio.

Per la prima volta questa legge determina l'obbligo di possesso di requisiti tecnico-professionali per tutti coloro che a titolo professionale maneggino siffatti impianti. Prima infatti, chiunque, anche senza specifica esperienza, poteva intraprendere l'attività di installatore o di manutentore di impianti. La legge determina quali siano questi requisiti, l'obbligo di munirsi di un certificato di riconoscimento rilasciato da una apposita commissione nominata dalla giunta dellacamera di commercio e le condizioni per il riconoscimento.

Inoltre, la legge dispone che la redazione di ogni progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti, sia esclusiva competenza di professionisti iscritti in albi professionali, il progetto va redatto nei soli casi previsti nell'articolo 4 della medesima legge e completato e definito dall'articolo 4 del DPR 447. La legge riconosce inoltre espressamente valore ad alcune normazioni tecniche private, come le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), e pertanto indirettamente ne recepisce le disposizioni. La legge 46/90 (nell'ambito elettrico ed elettronico) riprende di fatto la legge 186/68 fatta di due soli articoli; il primo stabilisce che tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere fatte alla regola dell'arte, il secondo recita che se si realizzano seguendo le Norme CEI si intendono a regola d'arte.

Si stabilisce inoltre il diritto del committente (e l'obbligo dell'installatore artigiano o impresa) ad una dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui alla legge medesima; tale dichiarazione diviene elemento necessario della procedura di rilascio del certificato di abitabilità, di agibilità e per grandi strutture anche del Certificato Prevenzione Incendi (CPI).

All'art.14 la norma dispone che i collaudi e gli accertamenti di conformità possano essere effettuati anche da liberi professionisti che gli enti pubblici preposti hanno pertanto facoltà di chiamare a collaborare.

Sulla norma si espresse il Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato nella Circolare n. 3282/c del 30 aprile 1992, recante chiarimenti circa la natura dei soggetti abilitati ed i loro requisiti tecnico professionali, nonché nella Circolare n. 3439/c del 27 marzo1998, stavolta precisandone l'ambito di applicazione e specificando i criteri per l'accertamento e il riconoscimento dei requisiti, la tassa per l'iscrizione all'elenco dei verificatori, dettagli burocratici e misura delle sanzioni.

La materia fu poi integrata dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392 (Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza - contenente però anche disposizioni per gli utilizzatori) ed infine ricompresa nel D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

La legge 46/90 è stata abrogata e sostituita dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008[1]. Sono rimasti in vigore solo 3 articoli:

  • Art. 8 "Finanziamento dell'attività di normazione tecnica"

  • Art. 14 "Verifiche"

  • Art. 16 "Sanzioni"


 
 
  Site Map