La legge 5 marzo 1990, n. 46 (abrogata dal Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008) (attuata con il regolamento di cui al D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447) è una norma emanata per regolamentare lasicurezza degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici in genere, di riscaldamento e di climatizzazione, idrosanitari ed idrici in genere, nonché gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas, ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, e gli impianti di protezione antincendio.
Per la prima volta questa legge determina l'obbligo di possesso di requisiti tecnico-professionali per tutti coloro che a titolo professionale maneggino siffatti impianti. Prima infatti, chiunque, anche senza specifica esperienza, poteva intraprendere l'attività di installatore o di manutentore di impianti. La legge determina quali siano questi requisiti, l'obbligo di munirsi di un certificato di riconoscimento rilasciato da una apposita commissione nominata dalla giunta dellacamera di commercio e le condizioni per il riconoscimento.
Inoltre, la legge dispone che la redazione di ogni progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti, sia esclusiva competenza di professionisti iscritti in albi professionali, il progetto va redatto nei soli casi previsti nell'articolo 4 della medesima legge e completato e definito dall'articolo 4 del DPR 447. La legge riconosce inoltre espressamente valore ad alcune normazioni tecniche private, come le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), e pertanto indirettamente ne recepisce le disposizioni. La legge 46/90 (nell'ambito elettrico ed elettronico) riprende di fatto la legge 186/68 fatta di due soli articoli; il primo stabilisce che tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere fatte alla regola dell'arte, il secondo recita che se si realizzano seguendo le Norme CEI si intendono a regola d'arte.
Si stabilisce inoltre il diritto del committente (e l'obbligo dell'installatore artigiano o impresa) ad una dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui alla legge medesima; tale dichiarazione diviene elemento necessario della procedura di rilascio del certificato di abitabilità, di agibilità e per grandi strutture anche del Certificato Prevenzione Incendi (CPI).
All'art.14 la norma dispone che i collaudi e gli accertamenti di conformità possano essere effettuati anche da liberi professionisti che gli enti pubblici preposti hanno pertanto facoltà di chiamare a collaborare.
Sulla norma si espresse il Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato nella Circolare n. 3282/c del 30 aprile 1992, recante chiarimenti circa la natura dei soggetti abilitati ed i loro requisiti tecnico professionali, nonché nella Circolare n. 3439/c del 27 marzo1998, stavolta precisandone l'ambito di applicazione e specificando i criteri per l'accertamento e il riconoscimento dei requisiti, la tassa per l'iscrizione all'elenco dei verificatori, dettagli burocratici e misura delle sanzioni.
La materia fu poi integrata dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392 (Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza - contenente però anche disposizioni per gli utilizzatori) ed infine ricompresa nel D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
La legge 46/90 è stata abrogata e sostituita dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008[1]. Sono rimasti in vigore solo 3 articoli: